IL D.LGS. 626/94
GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

 

La salute e la sicurezza sui posti di lavoro sono state oggetto, a partire dal 1955, di molte norme di legge, in ottemperanza al dettato della Costituzione che, all'art. 32, ha definito la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e nell'interesse della collettività. A partire dalla fine degli anni ottanta, si è però andato sempre più affermando il principio in base al quale la salute deve essere tutelata portando la prevenzione dei rischi sul posto di lavoro ad un livello molto più alto rispetto a quello minimo richiesto dalle norme precedentemente in vigore. A questo principio si sono ispirate le direttive europee del 1989 e 1990, la cui applicazione è obbligatoria per gli stati membri in base al trattato istitutivo della Comunità Europea del 1957. Nel 1994 il Ministero del Lavoro ha quindi emanato il Decreto Legislativo numero 626, sul miglioramento della sicurezza in azienda, integrato e parzialmente corretto due anni dopo, dando attuazione a ben otto direttive europee. Tale decreto impone il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro rispetto a quel livello minimo che era fissato dalle leggi precedenti, soprattutto dal DPR 547 del 1955 recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sancisce inoltre tre principi:

Primo: il datore di lavoro deve valutare i rischi professionali cui sono esposti in azienda i lavoratori, dopo aver fatto il possibile per eliminarli o per ridurli al minimo. Deve quindi informare dei rischi residui i lavoratori e fornirli di strumenti formativi adeguati;

Secondo: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono responsabili della sicurezza. Ciò significa che i lavoratori insomma non sono più destinatari passivi di un'azione di protezione e tutela della loro salute, ma sono chiamati a precise responsabilità rispetto alla sicurezza in azienda.

Terzo: vengono istituite due nuove figure aziendali, una di nomina del datore di lavoro, che è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e l'altra di designazione dei lavoratori, che è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il primo è un esperto (che può essere interno o esterno all'azienda) che assiste il datore di lavoro nell''individuare le soluzioni più adatte e nell'elaborare i programmi più idonei ad eliminare o ridurre i rischi; il secondo deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla definizione dei piano di sicurezza che ogni azienda deve avere, e alla verifica della sua attuazione.

Il lavoratore ha dunque obblighi generali e particolari: questi ultimi dipendono dalla specificità del lavoro e delle mansioni svolte. Tra quelli generali vi è quello di prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro dal dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

e) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e e), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono dì propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o dì altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L' inadempienza a questi obblighi è sanzionata penalmente.

Il decreto legislativo 626/94 prescrive inoltre obblighi più specifici, in capo ai lavoratori, per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro. L'articolo 44 infatti prescrive:

1 - I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2 -I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento ricevuto.

3 - I lavoratori: 
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa

4 - I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il decreto legislativo 626 dedica sei articoli all'uso delle attrezzature da lavoro (dal 34mo al 39mo) e definisce cosa si deve intendere per attrezzature di lavoro, il loro uso e le zone pericolose.

Per attrezzatura di lavoro la legge intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per "uso di una attrezzatura di lavoro" la legge intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego o il trasporto, la riparazione, la trasformazione la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

Per "zona pericolosa" la legge intende qualsiasi zona all'interno o in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o la sua sicurezza.

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere idonee al fini della sicurezza e della salute; non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte ma usate correttamente per gli obiettivi per i quali sono state progettate e costruite; devono essere utilizzate da personale appositamente addestrato e qualificato; sottoposte a periodica manutenzione.

Il decreto legislativo 626 prescrive inoltre in capo al datore di lavoro gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.

Le informazioni e le istruzioni devono essere garantite ai lavoratori incaricati, per ogni attrezzatura sia in relazione alle sue normali condizioni di impiego, sia in relazione alle prevedibili situazioni anormali (art. 37). La formazione e l'addestramento sono prescritti per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone (articolo 38).

Il rischio - e questo vale soprattutto per le macchine recenti con marcatura CE - non è determinato tanto dalla potenzialità di rischio dell'attrezzatura stessa (che il progettista e il costruttore devono avere necessariamente ridotto) quanto dalle modalità operative del lavoratore addetto.

LA DIRETTIVA MACCHINE

Nel 1996 con un decreto del presidente della Repubblica (il numero 459) è stata recepita nell'ordinamento giuridico del nostro paese la normativa comunitaria sulle macchine che fissa rigidi principi cui si devono attenere i progettisti e i fabbricanti delle attrezzature di lavoro per garantire il più alto livello di sicurezza e di salute dei lavoratori. Il decreto stabilisce che non possono essere immesse sul mercato o messe in servizio macchine che pregiudichino la sicurezza e la salute.

La conformità a questa norma deve essere attestata dal costruttore, deve risultare dalla certificazione, deve essere precisata nel libretto di uso e manutenzione, la macchina viene contraddistinta dalla marcatura CE.

Le macchine, per la loro costruzione, devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano le persone a rischi. Le misure che i progettisti e i costruttori devono adottare hanno lo scopo di eliminare il rischio di infortunio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.

La direttiva macchine, cioè il decreto 459, è mirata al massimo di interpretazione della sicurezza. La responsabilità della sicurezza di una macchina, sino all'entrata in vigore di tali norme, era in capo all'utilizzatore: e lo è ancora per le macchine di vecchia costruzione senza la marcatura CE. Dal '96 la responsabilità della sicurezza delle macchine viene spostata decisamente a monte della utilizzazione, cioè in capo al progettista. Costruire e immettere oggi sul mercato europeo una macchina significa prendere in uguale considerazione - per lo meno secondo lo spirito della legge - sia gli aspetti della funzione per la quale la macchina è stata concepita sia gli aspetti della sicurezza dell'utilizzatore e dell'ambiente di lavoro.

La direttiva macchine ammette però l'esistenza, anche per l'uso di macchine marcate CE, del rischio residuo. Dice infatti il decreto che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati sono inderogabili: tuttavia tenuto conto dello stato della tecnica, gli obbiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita "per tendere verso tali obbiettivi"; in questo caso, il costruttore sul libretto di uso e quindi il datore di lavoro devono informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate. Devono essere indicati anche se sono richieste una formazione particolare ed un dispositivo di protezione individuale.

Per le macchine in servizio da tempo, precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto 459 del 1996, valgono le disposizioni di legge tassativamente prescritte dal decreto del presidente della Repubblica del 1955, n. 547, che ha fissato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'uso delle macchine, sia di quelle certificate dalla marcatura CE sia di quelle di più vecchia messa in servizio, comporta comunque dei rischi meccanici.

Ogni macchina deve essere accompagnata da una istruzione per l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura - le condizioni di utilizzazione previste
- il posto che può essere occupato dall'operatore; - le operazioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione
- l'utilizzazione 

- il trasporto
- l'installazione 

- il montaggio e lo smontaggio 

- la regolazione
- la manutenzione e la riparazione
- se necessario, istruzioni per l'addestramento;
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere rnontate sulla macchina.

I RISCHI DELL'USO DELLE MACCHINE

Le macchine, dunque, si possono presentare senza o con il marchio CE. Come si è già accennato, nel primo caso il requisito di sicurezza è da ricondursi alla responsabilità del datore di lavoro; nel secondo caso, invece, il marchio CE attesta che la macchina aveva i requisiti di sicurezza al momento della sua messa in funzione,

Il lavoratore che utilizza una determinata macchina deve essere informato dei rischi dovuti ad una eventuale incompleta efficacia delle misure di protezione adottate dal progettista, dal fabbricante o dal datore di lavoro; deve ricevere una adeguata formazione e addestramento - ove siano richieste nonché la esplicita indicazione della eventuale necessità di dispositivi di protezione individuale.

Il decreto legislativo 626 prescrive che ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (art. 22), non solo in occasione della introduzione di una nuova attrezzatura di lavoro e di nuove tecnologie. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o se insorgessero nuovi rischi.

Quando un lavoratore viene incaricato di usare delle attrezzature di lavoro deve essere dotato di una formazione adeguata all'uso della attrezzatura stessa (art. 38).

L'uso delle apparecchiature di lavoro comporta comunque vari rischi. In particolare:

RISCHI MECCANICI

- Rischio di rovesciamento, caduta o spostamento intempestivo:

la macchina non è stabile nelle condizioni di funzionamento previste - Rischio di rottura durante il funzionamento:

gli elementi della macchina e gli organi di collegamento non resistono agli sforzi cu I sono sottoposti durante la lavorazione.

- Rischi dovuti a superfici spigoli ed angoli: gli angoli acuti e gli spigoli vivi nonché le superfici rugose delle macchine che non sono state protetti a causa delle loro funzioni possono causare lesioni.

- Rischi dovuti a macchine combinate: per le macchine previste per eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione, gli elementi privi di protezioni devono poter essere messi in moto o arrestati singolarmente.

- Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili: la scelta della velocità richiesta dalla lavorazione non viene fatta in modo sicuro ed affidabile.

RISCHI ELETTRICI

- Rischi dovuti all'energia elettrica

macchine non a norma

- Rischi dovuti all'elettricità statica macchine senza mezzi che consentono di scaricare cariche elettrostatiche.

ALTRI RISCHI

- Rischi dovuti ad energie diverse da quella elettrica

energia idraulica, pneumatica, termica ecc.

- Rischi dovuti ad errori di montaggio nel montaggio o nello smontaggio di taluni pezzi della macchina sono stati commessi degli errori rispetto alle indicazioni del progettista.

- Rischi dovuti a temperature estreme Pericolo di lesioni sia per contatto che a distanza con pezzi o materiali a temperatura molto elevata o molto bassa.

- Rischio di esplosione

o provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori prodotti o utilizzati dalla macchina.

Rischio dovuto al rumore

macchina non sufficientemente protetta dalle vibrazioni sonore.

Rischio dovuto alle vibrazioni

la macchina trasmette vibrazioni all'uomo tali da superare la soglia di tollerabilità

- Rischi dovuti alle radiazioni

i dispositivi di protezione non limitano l'emissione di radiazioni.

- Rischi dovuti all'emissione dì polveri, gas, ecc.

la macchina non è dotata di dispositivi di chiusura o di dispositivi di captazione e/o di aspirazione di gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui prodotti.

- Rischi di "imprigionamento"

la macchina è priva di idonei mezzi di protezione: una persona può restarvi chiusa dentro o una parte del suo corpo può rimanere imprigionata.

LE MACCHINE: PROTEZIONI E RIPARAZIONI


Le norme europee fatte proprie dal singoli paesi della Comunità fanno carico ai progettisti e ai costruttori di precisi obblighi: obblighi che sono in capo al datore di lavoro per le macchine vecchie senza il marchio CE. Tali norme prescrivono che gli elementi mobili delle macchine che concorrono al lavoro (utensili da taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere dotati di protezioni fisse oppure di protezioni regolabili mobili: queste ultime devono però: non essere facilmente eluse o rese inefficaci; essere situate ad una distanza sufficiente della zona pericolosa; se taluni elementi mobili della macchina non possono essere resi inaccessibili a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore in loro prossimità, devono essere muniti di protezioni regolabili che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione.
 


 

ELEMENTI PERICOLOSI DELLE MACCHINE

Gli elementi accessibili delle macchine devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possano causare lesioni.


VITI SALIENTI

Gli organi per la trasmissione del movimento devono essere adeguatamente protetti così come i tratti terminali sporgenti degli alberi.


ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO

Schermi o Involucri protettivi devono essere adottati per le macchine che presentano fondati pericoli di rottura con violenta proiezione di elementi e di materiali.


PROTEZIONE DELLE MACCHINE CHE TRASMETTONO IL MOTO

 

PROIEZIONI DI MATERIALI

Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

Tali misure dovranno essere indicate dal caporeparto o dal preposto che ha autorizzato la temporanea rimozione. La rimessa a posto della protezione o dei dispositivi di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.


E' vietato pulire, oliare a mano, ingrassare riparare o registrare organi ed elementi in moto delle macchine.

 


Le macchine più recenti sono dotate di impianto di lubrificazione centralizzato con la eliminazione, quindi, della necessità di oliare a mano. Sulle macchine di più vecchia costruzione si verificano però ancor'oggi, infortuni a seguito di lubrificazioni a mano fatte, a volte, con la macchina ancora in moto.

La riparazione e la registrazione di macchine e impianti deve essere effettuata non solo quando la macchina è ferma ma anche dopo essersi assicurati che nessuno può metterla in moto: sì deve quindi bloccare il comando dell'energia di alimentazione ed avvertire adeguatamente che sono in corso riparazioni della macchina o dell'impianto.

Se le riparazioni o le lubrificazioni, per assolute esigenze di lavoro, non possono essere effettuate a macchina o impianto fermo, tali operazioni devono essere espressamente autorizzate dal preposto, che deve anche indicare le manovre e le cautele più opportune per tutelare l'incolumità degli addetti.


 

ORGANI IN LAVORAZIONE

ACCESSO Al MOTORI: MESSA IN MOTO E ARRESTO



L'accesso al locali nel quali sia istallato un motore che per le sue caratteristiche di costruzione costituisce un pericolo per chi lo avvicina o l'accesso al recinti di protezione dei motori è vietato a coloro che non vi siano addetti ed il divieto deve essere richiamato da un apposito avviso con il relativo cartello.

Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni e di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari di arresto che devono essere chiaramente individuabili e ben visibili se svolgono anche funzioni di allarme.

Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere questo rischio: ad esempio, dispositivi di convalida o selettori che consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per volta.

Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Stesso obbligo di segnale acustico è prescritto per ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale.

L'obiettivo del legislatore per quanto riguarda la progettazione, fabbricazione e installazione di macchine ed attrezzature di lavoro, è quello generale della tutela della salute e prevenzione degli infortuni, anche attraverso alcuni specifici e particolari obiettivi:

a) evitare il contatto accidentale direttamente con le macchine o sue parti in movimento oppure con macchine ed apparecchi sotto tensione elettrica;

b) evitare l'avviamento accidentale di macchine o motori oppure determinato da manovre di altri senza adeguato avviso acustico oppure ottico;

c) difendere il lavoratore dalla proiezione di materiale e dall'assunzione di gas o polveri;

d) limitare i rischi di incendio o scoppio sia per errate manovre dei lavoratori, sia per eventuali anormalità che possono verificarsi nell'uso delle macchine o nell'esercizio degli impianti.

Per questi obiettivi sono stabilite precise prescrizioni cui devono attenersi i progettisti e i costruttori delle macchine per ottenere la marcatura CE.

Sono norme che è opportuno richiamare per le macchine di vecchia costruzione, per le quali valgono le misure prescritte dal decreto 547 del 1955.

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organismi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo ( art. 55).

Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili metallici devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici (art. 59).

Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiale o particelle di qualsiasi natura o dimensione, devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti (art. 75)

Ogni avviamento di macchine complesse alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto (art. 80)

Le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione, manutenzione vanno fatte solo dopo essersi assicurati in modo assoluto che i dispositivi in arresto della macchina e di tutti i suoi organi, siano in posizione di fermo Devono essere inoltre adottate tutte le misure atte ad impedire che la macchina sia messa in moto da altri.

Vanno sottoposte a rigorosa manutenzione preventiva le macchine e gli impianti di produzione per individuare eventuali guasti e difetti che ne pregiudichino l'efficienza e la sicurezza: nella manutenzione particolare attenzione deve essere riservata ai dispositivi di sicurezza e agli impianti e dispositivi di protezione.

MACCHINE UTENSILI

1. Determinate macchine come le mole abrasive, le macchine utensili per metalli, le macchine utensili per il legno, le presse e le cesoie vanno usate da personale addestrato e autorizzato.

2. 1 dispositivi di protezione e gli impianti di sicurezza, sia quelli delle macchine sia quelli individuali, non possono supplire alla formazione e addestramento dei lavoratori, alla professionalità e accuratezza nell'impiego delle macchine e degli attrezzi, al controllo sull'osservanza delle norme prescritte per un corretto uso delle macchine, alla loro frequente manutenzione con particolare controllo dei dispositivi di protezione e sicurezza, ad una organizzazione del lavoro che riduca al massimo i rischi.

3. Nelle lavorazioni di pezzi singoli, pezzi piccoli, in quelle che richiedono l'uso di mole, utensili per metalli, utensili per legno, i maggiori rischi derivano da un non corretto fissaggio del pezzo in lavorazione: la stabilità del pezzo invece evita il trascinamento in rotazione che può causare la rottura dell'utensile con la conseguente proiezione violenta dei pezzi rotti e del materiale.

Una idonea protezione con schermi fissi o mobili deve ridurre i rischi prodotti dal trucioli e dai frammenti di materiale.

4. Non possono essere usati utensili e macchine prive di schermi antischegge, di protezioni contro i contatti accidentali, di dispositivi contro l'avviamento non voluto. Se le protezioni fisse o mobili sono comunque insufficienti a scongiurare rischi di lesioni a varie parti del corpo (mani, occhi, orecchi, eccetera) è obbligatoriamente prescritto il ricorso a idonei dispositivi di protezione individuale.

IMPIANTI ED OPERAZIONI DI SALDATURA E TAGLIO

Il decreto 547/55 (del quale il decreto 626/94 rappresenta una integrazione) dedica l'intero quarto capitolo, composto da 9 articoli, ai lavori di saldatura.

1. E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello o elettricamente, sul recipienti e tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, sotto l'azione del calore, possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose o materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità, possono formare miscele esplosive.

 


2. E' altresì vietato eseguire operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti e fasce non sufficientemente ventilati.

3. Se sono stati eliminati i pericoli derivanti da saldature su recipienti e tubi chiusi o aperti con idonee misure, le operazioni di saldatura sono con sentite purché tali misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

4. Nei luoghi sotterranei è vietato istallare o usare generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.

5. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5, nei casi in cui i generatori e i gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore o usati per lavori all'esterno. Sono vietate le operazioni e le lavorazioni a fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.

 


6. Nelle derivazioni di gas acetilene o di altri gas di alimentazione, nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola di sicurezza.

7. E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un idoneo trasformatore.

8. Nelle operazioni di saldatura elettrica all'interno di recipienti metallici - che devono essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista dall'esterno del recipiente - il lavoratore deve essere difeso dai pericoli derivanti da contati accidentali con parti in tensione.

9. 1 lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili, devono essere forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione degli occhi e del volto, e, quando sia necessario al fini della sicurezza, di pedane o calzature isolanti.


10. La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile, deve essere protetta con schermo di intercettazione delle radiazioni dirette o riflesse, quando costituiscono un pericolo per gli altri lavoratori.

L'arco voltaico emette radiazioni che, oltre ad abbagliare, possono causare lesioni agli occhi. 1 posti fissi di saldatura possono essere eliminati da idonei schermi di intercettazione o da protezioni in muratura o lamiera. Particolari cautele devono essere adottate per i posti mobili di saldatura.

11. Il trasporto verticale delle bombole di alimentazione degli apparecchi mobili di saldatura ossiacetilenica deve essere effettuato mediante appositi alloggiamenti, evitando legature e imbracature improvvisate. Negli impianti fissi le bombole vanno assicurate alle pareti o a idonei sostegni, con staffe o catene, indicando mediante appositi cartelli il gas contenuto e quali sono le bombole piene e quelle vuote.

Particolare attenzione andrà posta per evitare di collocare vicine bombole con gas incompatibili: potrebbero dar luogo a violente reazioni.


Le valvole di testa delle bombole devono essere sempre protette dall'apposito cappuccio metallico anche quando sono vuote: va rimosso solo per l'applicazione del riduttore. Le bombole vanno adeguatamente protette dai raggi solari o da altre sorgenti di calore. Nessuna bombola deve essere abbandonata in posti non previsti.

12. Particolari cautele e precauzioni, come si è già detto, devono essere adottate per le operazioni di saldatura entro recipienti metallici. Se non vi sono pericoli di altro genere -esplosioni e incendi per gas e vapori tossici e infiammabili - esiste il rischio di asfissia o folgorazione. La presenza di un esperto all'esterno del recipiente metallico garantisce un intervento immediato in caso di necessità.


OBBLIGHI E SANZIONI

Il decreto legislativo 626/94 si ricollega ed integra le norme preesistenti in materia di prevenzione e tutela: richiama soprattutto le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n. 547/55 che prevede obblighi anche a carico dei lavoratori, la cui inosservanza è punibile anche penalmente. Riportiamo di seguito i vari articoli per i quali il decreto 547/55 prevede sanzioni, per inosservanza, a carico dei lavoratori.

Articolo 19 - Uso delle scale

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede di altra persona.

Articolo 20 - Scale ad elementi innestati

Per l'uso di scale portatili composte da due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili) che devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

e) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Articolo 47 - Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza

1) Le protezioni e i dispositivi di. sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro;

2) Qualora essi debbono essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

3) La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Articolo 48 - Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in movimento.

1) E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

2) Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Articolo 49 - Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto

1) E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

2) Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore

3) Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Articolo 217 - Attacco e distacco dei mezzi di trasporto

1) 1 dispositivi che collegano tra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del collegamento.

2) E' vietato procedere - durante il moto - all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano sprovvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.

Articolo 218 - Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti i mezzi di trasporto.

1 conducenti dei mezzi di trasporto elettrici (ad esempio carrelli elevatori) alla cessazione del servizio devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.

Articolo 238 - Accensione dei focolari e dei forni

1) Prima di accendere il fuoco nel focolari delle caldaie o nelle camere di combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con olii o gas combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione deve:

a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare della camera di combustione e in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate vicinanze, non vi siano vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;

b) accertare che il registro del fumo sia aperto:

e) accertare che non vi sia spargimento di carburante o di olio nel focolare o nella camera di combustione attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;

d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo di accensione;

2) Le misure di sicurezza sopraindicate eventualmente integrate da altre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate mediante avviso collocato in prossimità dei posti di accensione.

Articolo 334 - Lavori sulle installazioni elettriche in luoghi pericolosi.

E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche in luoghi ove esistano pericoli di esplosione e di incendio prima di aver aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione dei circuito ed avere assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.

Articolo 344 - Lavori su parti in tensione.

1) E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 volta verso terra se alternata, o a 50 volta verso terra se continua.

2) Può derogarsi al suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 volta purché:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.

Articolo 345 - Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione.

1 ) E' vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente, senza avere prima: a) tolta la tensione;

b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;

e) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavoro in corso, non effettuare manovre";

d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori.

Articolo 346

I. Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nel comma b) e e) dell'articolo precedente, non sono direttamente controllabili dal lavoratori addetti, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.

2. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addetti non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo;

3. La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

Articolo 388 - Denuncia dell'infortunio e soccorso d'urgenza.

1. I lavoratori, salvo impedimento di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi, gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità loro accorsi in occasione di lavoro.

2. Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.

SCALE: PRESCRIZIONI E PRECAUZIONI

 


1. Le scale semplici portatili a mano devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti


nonché ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

2. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericoli di sbandamento esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona



3. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati, tipo all'italiana e simili, oltre ad essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; 

 

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala;

4. Le scale doppie non devono superare l'altezza di metri 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite stabilito di sicurezza.


5. Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, ali utensili, nel tempo in cui sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

 


6. Le condizioni di stabilità e sicurezza della scala a mano sono assicurate, per scale sino ad otto metri di lunghezza, se sono rizzate con un angolo di inclinazione di 75°: angolo che si ottiene se la distanza orizzontale tra la base della scala e la verticale del punto di appoggio - cioè la distanza dei piedi della scala dalla base della parete a cui è appoggiata - è pari ad un quarto dell'altezza del suo punto di appoggio

7. Nell'uso delle scale vanno osservate particolari cautele; non vanno usate scale di metallo in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici sotto tensione; prima di salire sulla scala si deve verificare la solidità e la stabilità della base su cui sono appoggiate le estremità inferiori; le scale non possono essere impegnate da più di una persona per volta ed essa non può trasportare carichi pesanti o ingombranti; nel trasporto a mano delle scale la parte anteriore deve sempre essere inclinata verso l'alto per non urtare altre persone soprattutto in prossimità di zone dalla scarsa visibilità come angoli e incroci.

L'ABBIGLIAMENTO E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

 


Le norme di legge danno giusta importanza anche all'abbigliamento, nel quadro dell'azione di prevenzione degli infortuni.


I lavoratori non devono usare - dice il decreto 547/55 - sul luogo di lavoro, indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale.

 

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA



Nel programma di informazione per la prevenzione antinfortunistica e la tutela della salute, una posizione non secondaria ha la segnaletica di sicurezza.

Essa deve segnalare con immediatezza e in modo adeguato determinate condizioni di pericolo, i divieti e i comportamenti da adottare in determinati luoghi e circostanze. La segnaletica di sicurezza però non sostituisce in alcun modo le misure di prevenzione e protezione.

Secondo la giurisprudenza, inoltre, non basta segnalare la necessità di un determinato comportamento, di un obbligo o di un divieto ma è necessario un costante controllo che le disposizioni impartite vengano correttamente osservate.

Il decreto legislativo 493 del 1996 che recepisce nel nostro ordinamento la normativa CEE, stabilisce i quattro principi generali della segnaletica di sicurezza:

1. attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su aspetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli;

2. non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione;

3. deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

4. la sua efficacia dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

Il colore dei cartelli indica il significato o lo scopo della prescrizione o della indicazione.

Il rosso indica il pericolo - allarme;

il giallo indica un avvertimento;

l'azzurro indica una prescrizione;

il verde indica la situazione di sicurezza.

a) 1 segnali di divieto: sono tondi, con bordo rosso e barra trasversale rossa su fondo bianco, colore del simbolo nero, vietano un comportamento dal quale può risultare un pericolo: vietato fumare, vietato usare fiamme libere, vietato al pedoni, vietato eseguire operazioni su macchine in movimento, eccetera;

1. SEGNALI DI DIVIETO


b) 1 segnali di avvertimento: sono triangolari con fondo giallo, bordo e simbolo neri, informano i lavoratori di un pericolo: materiale esplosivo, carichi sospesi, materiali tossici, pericolo di incendio, ecc.

2. SEGNALI DI AVVERTIMENTO



c) 1 segnali di prescrizione: hanno forma circolare con fondo azzurro e colore del simbolo bianco, prescrivono ai lavoratori un determinato comportamento: obbligo dell'uso di specifici dispositivi di protezione individuale (occhiali, casco, guanti, eccetera);

3. SEGNALI DI PRESCRIZIONE

 

d) I segnali di salvataggio: di forma rettangolare o quadrata, con fondo verde e colore bianco del simbolo, indicano le vie di fuga, le uscite di sicurezza, l'ubicazione del pronto soccorso, i dispositivi di pronto soccorso;

 

4. SEGNALI DI SALVATAGGIO

 

 

e) I degnali per materiale antincendio: quadrati o rettangolari, fondo rosso, simbolo bianco, indicano gli idranti, gli estintori e la direzione delle attrezzature antincendio

 

5. SEGNALI PER MATERIALE ANTINCENDIO