IL D.LGS. 626/94 GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI
La salute e la sicurezza sui posti di
lavoro sono state oggetto, a partire dal 1955, di molte norme di legge, in
ottemperanza al dettato della Costituzione che, all'art. 32, ha definito
la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e
nell'interesse della collettività. A partire dalla fine degli anni
ottanta, si è però andato sempre più affermando il principio in base al
quale la salute deve essere tutelata portando la prevenzione dei rischi
sul posto di lavoro ad un livello molto più alto rispetto a quello minimo
richiesto dalle norme precedentemente in vigore. A questo principio si
sono ispirate le direttive europee del 1989 e 1990, la cui applicazione è
obbligatoria per gli stati membri in base al trattato istitutivo della
Comunità Europea del 1957. Nel 1994 il Ministero del Lavoro ha quindi
emanato il Decreto Legislativo numero 626, sul miglioramento della
sicurezza in azienda, integrato e parzialmente corretto due anni dopo,
dando attuazione a ben otto direttive europee. Tale decreto impone il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro rispetto a quel livello minimo che era fissato dalle leggi
precedenti, soprattutto dal DPR 547 del 1955 recante le norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sancisce inoltre tre
principi:
Primo: il datore di lavoro deve valutare i rischi
professionali cui sono esposti in azienda i lavoratori, dopo aver fatto il
possibile per eliminarli o per ridurli al minimo. Deve quindi informare
dei rischi residui i lavoratori e fornirli di strumenti formativi
adeguati;
Secondo: datore di lavoro, dirigenti, preposti e
lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono
responsabili della sicurezza. Ciò significa che i lavoratori insomma non
sono più destinatari passivi di un'azione di protezione e tutela della
loro salute, ma sono chiamati a precise responsabilità rispetto alla
sicurezza in azienda.
Terzo: vengono istituite due nuove figure
aziendali, una di nomina del datore di lavoro, che è il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, e l'altra di designazione dei
lavoratori, che è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il
primo è un esperto (che può essere interno o esterno all'azienda) che
assiste il datore di lavoro nell''individuare le soluzioni più adatte e
nell'elaborare i programmi più idonei ad eliminare o ridurre i rischi; il
secondo deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
alla definizione dei piano di sicurezza che ogni azienda deve avere, e
alla verifica della sua attuazione.
Il lavoratore ha dunque
obblighi generali e particolari: questi ultimi dipendono dalla specificità
del lavoro e delle mansioni svolte. Tra quelli generali vi è quello di
prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare
i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro dal dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché
i dispositivi di sicurezza;
e) utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e e), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non
compiono dì propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o dì
altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante il lavoro.
L' inadempienza a
questi obblighi è sanzionata penalmente.
Il decreto legislativo
626/94 prescrive inoltre obblighi più specifici, in capo ai lavoratori,
per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro. L'articolo 44
infatti prescrive:
1 - I lavoratori si sottopongono ai programmi di
formazione e addestramento eventualmente organizzati dal datore di
lavoro.
2 -I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento ricevuto.
3 - I
lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione b) non vi apportano modifiche di propria
iniziativa
4 - I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto od inconveniente da
essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Il decreto
legislativo 626 dedica sei articoli all'uso delle attrezzature da lavoro
(dal 34mo al 39mo) e definisce cosa si deve intendere per attrezzature di
lavoro, il loro uso e le zone pericolose.
Per attrezzatura di
lavoro la legge intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Per "uso di
una attrezzatura di lavoro" la legge intende qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in
servizio o fuori servizio, l'impiego o il trasporto, la riparazione, la
trasformazione la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.
Per
"zona pericolosa" la legge intende qualsiasi zona all'interno o in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o la sua
sicurezza.
Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori
devono essere idonee al fini della sicurezza e della salute; non possono
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte ma usate correttamente per gli obiettivi per i quali sono
state progettate e costruite; devono essere utilizzate da personale
appositamente addestrato e qualificato; sottoposte a periodica
manutenzione.
Il decreto legislativo 626 prescrive inoltre in capo
al datore di lavoro gli obblighi di informazione e formazione dei
lavoratori.
Le informazioni e le istruzioni devono essere garantite
ai lavoratori incaricati, per ogni attrezzatura sia in relazione alle sue
normali condizioni di impiego, sia in relazione alle prevedibili
situazioni anormali (art. 37). La formazione e l'addestramento sono
prescritti per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di
lavoro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone (articolo
38).
Il rischio - e questo vale soprattutto per le macchine recenti
con marcatura CE - non è determinato tanto dalla potenzialità di rischio
dell'attrezzatura stessa (che il progettista e il costruttore devono avere
necessariamente ridotto) quanto dalle modalità operative del lavoratore
addetto.
LA DIRETTIVA MACCHINE
Nel 1996 con un decreto del
presidente della Repubblica (il numero 459) è stata recepita
nell'ordinamento giuridico del nostro paese la normativa comunitaria sulle
macchine che fissa rigidi principi cui si devono attenere i progettisti e
i fabbricanti delle attrezzature di lavoro per garantire il più alto
livello di sicurezza e di salute dei lavoratori. Il decreto stabilisce che
non possono essere immesse sul mercato o messe in servizio macchine che
pregiudichino la sicurezza e la salute.
La conformità a questa
norma deve essere attestata dal costruttore, deve risultare dalla
certificazione, deve essere precisata nel libretto di uso e manutenzione,
la macchina viene contraddistinta dalla marcatura CE.
Le macchine,
per la loro costruzione, devono essere atte a funzionare, ad essere
regolate e a subire manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate
nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano le persone a rischi.
Le misure che i progettisti e i costruttori devono adottare hanno lo scopo
di eliminare il rischio di infortunio durante l'esistenza prevedibile
della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale
rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale
prevedibile.
La direttiva macchine, cioè il decreto 459, è mirata
al massimo di interpretazione della sicurezza. La responsabilità della
sicurezza di una macchina, sino all'entrata in vigore di tali norme, era
in capo all'utilizzatore: e lo è ancora per le macchine di vecchia
costruzione senza la marcatura CE. Dal '96 la responsabilità della
sicurezza delle macchine viene spostata decisamente a monte della
utilizzazione, cioè in capo al progettista. Costruire e immettere oggi sul
mercato europeo una macchina significa prendere in uguale considerazione -
per lo meno secondo lo spirito della legge - sia gli aspetti della
funzione per la quale la macchina è stata concepita sia gli aspetti della
sicurezza dell'utilizzatore e dell'ambiente di lavoro.
La direttiva
macchine ammette però l'esistenza, anche per l'uso di macchine marcate CE,
del rischio residuo. Dice infatti il decreto che i requisiti essenziali di
sicurezza e di salute elencati sono inderogabili: tuttavia tenuto conto
dello stato della tecnica, gli obbiettivi da essi prefissi possono non
essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina
deve essere progettata e costruita "per tendere verso tali obbiettivi"; in
questo caso, il costruttore sul libretto di uso e quindi il datore di
lavoro devono informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti
all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate. Devono
essere indicati anche se sono richieste una formazione particolare ed un
dispositivo di protezione individuale.
Per le macchine in servizio
da tempo, precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto 459
del 1996, valgono le disposizioni di legge tassativamente prescritte dal
decreto del presidente della Repubblica del 1955, n. 547, che ha fissato
le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'uso delle
macchine, sia di quelle certificate dalla marcatura CE sia di quelle di
più vecchia messa in servizio, comporta comunque dei rischi
meccanici.
Ogni macchina deve essere accompagnata da una istruzione
per l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni: - riepilogo
delle indicazioni previste per la marcatura - le condizioni di
utilizzazione previste - il posto che può essere occupato
dall'operatore; - le operazioni per eseguire senza alcun rischio: - la
messa in funzione - l'utilizzazione
- il trasporto -
l'installazione
- il montaggio e lo
smontaggio
- la regolazione - la manutenzione
e la riparazione - se necessario, istruzioni per l'addestramento; -
se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono
essere rnontate sulla macchina.
I RISCHI DELL'USO DELLE
MACCHINE
Le macchine, dunque, si possono presentare senza o con il
marchio CE. Come si è già accennato, nel primo caso il requisito di
sicurezza è da ricondursi alla responsabilità del datore di lavoro; nel
secondo caso, invece, il marchio CE attesta che la macchina aveva i
requisiti di sicurezza al momento della sua messa in funzione,
Il
lavoratore che utilizza una determinata macchina deve essere informato dei
rischi dovuti ad una eventuale incompleta efficacia delle misure di
protezione adottate dal progettista, dal fabbricante o dal datore di
lavoro; deve ricevere una adeguata formazione e addestramento - ove siano
richieste nonché la esplicita indicazione della eventuale necessità di
dispositivi di protezione individuale.
Il decreto legislativo 626
prescrive che ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente
ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni (art. 22), non solo in occasione della introduzione di
una nuova attrezzatura di lavoro e di nuove tecnologie. La formazione deve
essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o
se insorgessero nuovi rischi.
Quando un lavoratore viene incaricato
di usare delle attrezzature di lavoro deve essere dotato di una formazione
adeguata all'uso della attrezzatura stessa (art. 38).
L'uso delle
apparecchiature di lavoro comporta comunque vari rischi. In
particolare:
RISCHI MECCANICI
- Rischio di rovesciamento,
caduta o spostamento intempestivo:
la macchina non è stabile nelle
condizioni di funzionamento previste - Rischio di rottura durante il
funzionamento:
gli elementi della macchina e gli organi di
collegamento non resistono agli sforzi cu I sono sottoposti durante la
lavorazione.
- Rischi dovuti a superfici spigoli ed angoli: gli
angoli acuti e gli spigoli vivi nonché le superfici rugose delle macchine
che non sono state protetti a causa delle loro funzioni possono causare
lesioni.
- Rischi dovuti a macchine combinate: per le macchine
previste per eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del
pezzo fra ogni operazione, gli elementi privi di protezioni devono poter
essere messi in moto o arrestati singolarmente.
- Rischi dovuti
alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili: la scelta della
velocità richiesta dalla lavorazione non viene fatta in modo sicuro ed
affidabile.
RISCHI ELETTRICI
- Rischi dovuti all'energia
elettrica
macchine non a norma
- Rischi dovuti
all'elettricità statica macchine senza mezzi che consentono di scaricare
cariche elettrostatiche.
ALTRI RISCHI
- Rischi dovuti ad
energie diverse da quella elettrica
energia idraulica, pneumatica,
termica ecc.
- Rischi dovuti ad errori di montaggio nel montaggio o
nello smontaggio di taluni pezzi della macchina sono stati commessi degli
errori rispetto alle indicazioni del progettista.
- Rischi dovuti a
temperature estreme Pericolo di lesioni sia per contatto che a distanza
con pezzi o materiali a temperatura molto elevata o molto bassa.
-
Rischio di esplosione
o provocato dalla macchina stessa o da gas,
liquidi, polveri, vapori prodotti o utilizzati dalla
macchina.
Rischio dovuto al rumore
macchina non
sufficientemente protetta dalle vibrazioni sonore.
Rischio dovuto
alle vibrazioni
la macchina trasmette vibrazioni all'uomo tali da
superare la soglia di tollerabilità
- Rischi dovuti alle
radiazioni
i dispositivi di protezione non limitano l'emissione di
radiazioni.
- Rischi dovuti all'emissione dì polveri, gas,
ecc.
la macchina non è dotata di dispositivi di chiusura o di
dispositivi di captazione e/o di aspirazione di gas, liquidi, polveri,
vapori ed altri residui prodotti.
- Rischi di
"imprigionamento"
la macchina è priva di idonei mezzi di
protezione: una persona può restarvi chiusa dentro o una parte del suo
corpo può rimanere imprigionata.
 |
LE
MACCHINE: PROTEZIONI E RIPARAZIONI |
Le norme europee fatte proprie dal
singoli paesi della Comunità fanno carico ai progettisti e ai costruttori
di precisi obblighi: obblighi che sono in capo al datore di lavoro per le
macchine vecchie senza il marchio CE. Tali norme prescrivono che gli
elementi mobili delle macchine che concorrono al lavoro (utensili da
taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di
lavorazione, ecc.) devono essere dotati di protezioni fisse oppure di
protezioni regolabili mobili: queste ultime devono però: non essere
facilmente eluse o rese inefficaci; essere situate ad una distanza
sufficiente della zona pericolosa; se taluni elementi mobili della
macchina non possono essere resi inaccessibili a causa di operazioni che
richiedono l'intervento dell'operatore in loro prossimità, devono essere
muniti di protezioni regolabili che limitino l'accesso alle parti degli
elementi mobili indispensabili alla lavorazione.

ELEMENTI PERICOLOSI DELLE
MACCHINE
Gli elementi accessibili delle macchine devono essere
privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di
spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possano causare
lesioni.

VITI SALIENTI
Gli organi
per la trasmissione del movimento devono essere adeguatamente protetti
così come i tratti terminali sporgenti degli alberi.

ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL
MOVIMENTO
Schermi o Involucri protettivi devono essere adottati per
le macchine che presentano fondati pericoli di rottura con violenta
proiezione di elementi e di materiali.

PROTEZIONE DELLE MACCHINE CHE
TRASMETTONO IL MOTO

PROIEZIONI DI MATERIALI
Le
protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere
rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere
rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in
evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne
deriva.
Tali misure dovranno essere indicate dal caporeparto o dal
preposto che ha autorizzato la temporanea rimozione. La rimessa a posto
della protezione o dei dispositivi di sicurezza deve avvenire non appena
siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea
rimozione.

E' vietato pulire, oliare a mano,
ingrassare riparare o registrare organi ed elementi in moto delle
macchine.
Le macchine più recenti sono
dotate di impianto di lubrificazione centralizzato con la eliminazione,
quindi, della necessità di oliare a mano. Sulle macchine di più vecchia
costruzione si verificano però ancor'oggi, infortuni a seguito di
lubrificazioni a mano fatte, a volte, con la macchina ancora in
moto.
La riparazione e la registrazione di macchine e impianti deve
essere effettuata non solo quando la macchina è ferma ma anche dopo
essersi assicurati che nessuno può metterla in moto: sì deve quindi
bloccare il comando dell'energia di alimentazione ed avvertire
adeguatamente che sono in corso riparazioni della macchina o
dell'impianto.
Se le riparazioni o le lubrificazioni, per assolute
esigenze di lavoro, non possono essere effettuate a macchina o impianto
fermo, tali operazioni devono essere espressamente autorizzate dal
preposto, che deve anche indicare le manovre e le cautele più opportune
per tutelare l'incolumità degli addetti.
ORGANI IN
LAVORAZIONE
 |
ACCESSO Al
MOTORI: MESSA IN MOTO E ARRESTO |
L'accesso al locali nel quali
sia istallato un motore che per le sue caratteristiche di costruzione
costituisce un pericolo per chi lo avvicina o l'accesso al recinti di
protezione dei motori è vietato a coloro che non vi siano addetti ed il
divieto deve essere richiamato da un apposito avviso con il relativo
cartello.
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di
trasmissioni e di macchine e vi siano particolari condizioni di
pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari di
arresto che devono essere chiaramente individuabili e ben visibili se
svolgono anche funzioni di allarme.
Se una macchina dispone di più
dispositivi di comando dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori
possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono essere previsti
dispositivi complementari per escludere questo rischio: ad esempio,
dispositivi di convalida o selettori che consentono il funzionamento di un
solo dispositivo di avviamento per volta.
Ogni inizio ed ogni
ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono
trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un
segnale ottico. Stesso obbligo di segnale acustico è prescritto per ogni
ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore
che comanda la trasmissione principale.
L'obiettivo del legislatore
per quanto riguarda la progettazione, fabbricazione e installazione di
macchine ed attrezzature di lavoro, è quello generale della tutela della
salute e prevenzione degli infortuni, anche attraverso alcuni specifici e
particolari obiettivi:
a) evitare il contatto accidentale
direttamente con le macchine o sue parti in movimento oppure con macchine
ed apparecchi sotto tensione elettrica;
b) evitare l'avviamento
accidentale di macchine o motori oppure determinato da manovre di altri
senza adeguato avviso acustico oppure ottico;
c) difendere il
lavoratore dalla proiezione di materiale e dall'assunzione di gas o
polveri;
d) limitare i rischi di incendio o scoppio sia per errate
manovre dei lavoratori, sia per eventuali anormalità che possono
verificarsi nell'uso delle macchine o nell'esercizio degli
impianti.
Per questi obiettivi sono stabilite precise prescrizioni
cui devono attenersi i progettisti e i costruttori delle macchine per
ottenere la marcatura CE.
Sono norme che è opportuno richiamare per
le macchine di vecchia costruzione, per le quali valgono le misure
prescritte dal decreto 547 del 1955.
Gli alberi, le pulegge, le
cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di
frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organismi o elementi di
trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un
pericolo ( art. 55).
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi
dentati mobili metallici devono essere racchiusi completamente entro
involucri metallici (art. 59).
Le macchine che durante il
funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiale o particelle di
qualsiasi natura o dimensione, devono, per quanto possibile, essere
provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad
evitare che i lavoratori siano colpiti (art. 75)
Ogni avviamento di
macchine complesse alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in
posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di
mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico
convenuto (art. 80)
Le operazioni di caricamento, registrazione,
cambio di pezzi, pulizia, riparazione, manutenzione vanno fatte solo dopo
essersi assicurati in modo assoluto che i dispositivi in arresto della
macchina e di tutti i suoi organi, siano in posizione di fermo Devono
essere inoltre adottate tutte le misure atte ad impedire che la macchina
sia messa in moto da altri.
Vanno sottoposte a rigorosa
manutenzione preventiva le macchine e gli impianti di produzione per
individuare eventuali guasti e difetti che ne pregiudichino l'efficienza e
la sicurezza: nella manutenzione particolare attenzione deve essere
riservata ai dispositivi di sicurezza e agli impianti e dispositivi di
protezione.
MACCHINE UTENSILI
1. Determinate macchine come
le mole abrasive, le macchine utensili per metalli, le macchine utensili
per il legno, le presse e le cesoie vanno usate da personale addestrato e
autorizzato.
2. 1 dispositivi di protezione e gli impianti di
sicurezza, sia quelli delle macchine sia quelli individuali, non possono
supplire alla formazione e addestramento dei lavoratori, alla
professionalità e accuratezza nell'impiego delle macchine e degli
attrezzi, al controllo sull'osservanza delle norme prescritte per un
corretto uso delle macchine, alla loro frequente manutenzione con
particolare controllo dei dispositivi di protezione e sicurezza, ad una
organizzazione del lavoro che riduca al massimo i rischi.
3. Nelle
lavorazioni di pezzi singoli, pezzi piccoli, in quelle che richiedono
l'uso di mole, utensili per metalli, utensili per legno, i maggiori rischi
derivano da un non corretto fissaggio del pezzo in lavorazione: la
stabilità del pezzo invece evita il trascinamento in rotazione che può
causare la rottura dell'utensile con la conseguente proiezione violenta
dei pezzi rotti e del materiale.
Una idonea protezione con schermi
fissi o mobili deve ridurre i rischi prodotti dal trucioli e dai frammenti
di materiale.
4. Non possono essere usati utensili e macchine prive
di schermi antischegge, di protezioni contro i contatti accidentali, di
dispositivi contro l'avviamento non voluto. Se le protezioni fisse o
mobili sono comunque insufficienti a scongiurare rischi di lesioni a varie
parti del corpo (mani, occhi, orecchi, eccetera) è obbligatoriamente
prescritto il ricorso a idonei dispositivi di protezione
individuale.
IMPIANTI ED OPERAZIONI DI SALDATURA E
TAGLIO
Il decreto 547/55 (del quale il decreto 626/94 rappresenta
una integrazione) dedica l'intero quarto capitolo, composto da 9 articoli,
ai lavori di saldatura.
1. E' vietato effettuare operazioni di
saldatura o taglio, al cannello o elettricamente, sul recipienti e tubi
chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, sotto
l'azione del calore, possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose o materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del
calore o dell'umidità, possono formare miscele esplosive.

2. E' altresì vietato eseguire
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti e fasce non
sufficientemente ventilati.
3. Se sono stati eliminati i pericoli
derivanti da saldature su recipienti e tubi chiusi o aperti con idonee
misure, le operazioni di saldatura sono con sentite purché tali misure di
sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza.
4. Nei luoghi sotterranei è vietato istallare o usare
generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di recipienti
contenenti gas combustibili.
5. Fra gli impianti di combustione o
gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve
intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5, nei casi in
cui i generatori e i gasometri siano protetti contro le scintille e
l'irradiamento del calore o usati per lavori all'esterno. Sono vietate le
operazioni e le lavorazioni a fiamme libere o con corpi incandescenti a
meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di
acetilene.

6. Nelle derivazioni di gas acetilene
o di altri gas di alimentazione, nel cannello di saldatura deve essere
inserita una valvola di sicurezza.
7. E' vietato effettuare
operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente
dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un idoneo
trasformatore.
8. Nelle operazioni di saldatura elettrica
all'interno di recipienti metallici - che devono essere effettuate sotto
la sorveglianza continua di un esperto che assista dall'esterno del
recipiente - il lavoratore deve essere difeso dai pericoli derivanti da
contati accidentali con parti in tensione.
9. 1 lavoratori addetti
alle operazioni di saldatura elettrica e simili, devono essere forniti di
guanti isolanti, di schermi di protezione degli occhi e del volto, e,
quando sia necessario al fini della sicurezza, di pedane o calzature
isolanti.

10. La zona di operazione ogni
qualvolta sia possibile, deve essere protetta con schermo di
intercettazione delle radiazioni dirette o riflesse, quando costituiscono
un pericolo per gli altri lavoratori.
L'arco voltaico emette
radiazioni che, oltre ad abbagliare, possono causare lesioni agli occhi. 1
posti fissi di saldatura possono essere eliminati da idonei schermi di
intercettazione o da protezioni in muratura o lamiera. Particolari cautele
devono essere adottate per i posti mobili di saldatura.
11. Il
trasporto verticale delle bombole di alimentazione degli apparecchi mobili
di saldatura ossiacetilenica deve essere effettuato mediante appositi
alloggiamenti, evitando legature e imbracature improvvisate. Negli
impianti fissi le bombole vanno assicurate alle pareti o a idonei
sostegni, con staffe o catene, indicando mediante appositi cartelli il gas
contenuto e quali sono le bombole piene e quelle vuote.
Particolare
attenzione andrà posta per evitare di collocare vicine bombole con gas
incompatibili: potrebbero dar luogo a violente reazioni.

Le valvole di testa delle bombole
devono essere sempre protette dall'apposito cappuccio metallico anche
quando sono vuote: va rimosso solo per l'applicazione del riduttore. Le
bombole vanno adeguatamente protette dai raggi solari o da altre sorgenti
di calore. Nessuna bombola deve essere abbandonata in posti non
previsti.
12. Particolari cautele e precauzioni, come si è già
detto, devono essere adottate per le operazioni di saldatura entro
recipienti metallici. Se non vi sono pericoli di altro genere -esplosioni
e incendi per gas e vapori tossici e infiammabili - esiste il rischio di
asfissia o folgorazione. La presenza di un esperto all'esterno del
recipiente metallico garantisce un intervento immediato in caso di
necessità.

OBBLIGHI E SANZIONI
Il
decreto legislativo 626/94 si ricollega ed integra le norme preesistenti
in materia di prevenzione e tutela: richiama soprattutto le disposizioni
del decreto del presidente della Repubblica n. 547/55 che prevede obblighi
anche a carico dei lavoratori, la cui inosservanza è punibile anche
penalmente. Riportiamo di seguito i vari articoli per i quali il decreto
547/55 prevede sanzioni, per inosservanza, a carico dei
lavoratori.
Articolo 19 - Uso delle scale
Quando l'uso delle
scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al
piede di altra persona.
Articolo 20 - Scale ad elementi
innestati
Per l'uso di scale portatili composte da due o più
elementi innestati (tipo all'italiana o simili) che devono essere
provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei
due montanti, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la
lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo
particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe
più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
e) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante
l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.
Articolo 47 - Rimozione temporanea delle
protezioni e dei dispositivi di sicurezza
1) Le protezioni e i
dispositivi di. sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non
per necessità di lavoro;
2) Qualora essi debbono essere rimossi,
dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza
e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne
deriva.
3) La rimessa in posto della protezione o del dispositivo
di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno
reso necessaria la loro temporanea rimozione.
Articolo 48 - Divieto
di pulire, oliare o ingrassare organi in movimento.
1) E' vietato
pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle
macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare
ogni pericolo.
2) Del divieto stabilito dal presente articolo
devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente
visibili.
Articolo 49 - Divieto di operazioni di riparazione o
registrazione su organi in moto
1) E' vietato compiere su organi in
moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
2)
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si devono
adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del
lavoratore
3) Del divieto indicato nel primo comma devono essere
resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente
visibili.
Articolo 217 - Attacco e distacco dei mezzi di
trasporto
1) 1 dispositivi che collegano tra loro i mezzi di
trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di
effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da
garantire la stabilità del collegamento.
2) E' vietato procedere -
durante il moto - all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno
che questi non siano sprovvisti di dispositivi che rendano la manovra non
pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
Articolo 218 -
Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti i mezzi di
trasporto.
1 conducenti dei mezzi di trasporto elettrici (ad
esempio carrelli elevatori) alla cessazione del servizio devono asportare
o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere la maniglia
dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.
Articolo 238 -
Accensione dei focolari e dei forni
1) Prima di accendere il fuoco
nel focolari delle caldaie o nelle camere di combustione dei forni
riscaldati con carburanti liquidi, con olii o gas combustibili o con
carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione
deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare della
camera di combustione e in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei,
che in essi e nelle loro immediate vicinanze, non vi siano vapori, gas o
miscele capaci di provocare esplosioni;
b) accertare che il
registro del fumo sia aperto:
e) accertare che non vi sia
spargimento di carburante o di olio nel focolare o nella camera di
combustione attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;
d)
usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura
sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma,
salvo il caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo di
accensione;
2) Le misure di sicurezza sopraindicate eventualmente
integrate da altre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono
essere richiamate mediante avviso collocato in prossimità dei posti di
accensione.
Articolo 334 - Lavori sulle installazioni elettriche in
luoghi pericolosi.
E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed
eseguire lavori sulle installazioni elettriche in luoghi ove esistano
pericoli di esplosione e di incendio prima di aver aperto gli interruttori
onnipolari esterni di alimentazione dei circuito ed avere assicurata la
posizione di apertura con mezzi idonei.
Articolo 344 - Lavori su
parti in tensione.
1) E' vietato eseguire lavori su elementi in
tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore
a 25 volta verso terra se alternata, o a 50 volta verso terra se
continua.
2) Può derogarsi al suddetto divieto per tensioni non
superiori a 1000 volta purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su
parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate
le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei
lavoratori.
Articolo 345 - Lavori su macchine, apparecchi e
condutture elettrici ad alta tensione.
1 ) E' vietato eseguire
lavori su macchine apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione e
nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo precedente, senza avere prima: a) tolta la
tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di
possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i
lavori;
e) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di
comando con l'indicazione "lavoro in corso, non effettuare
manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte
dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i
lavori.
Articolo 346
I. Quando i lavori su macchine,
apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi
dai quali le misure di sicurezza previste nel comma b) e e) dell'articolo
precedente, non sono direttamente controllabili dal lavoratori addetti,
questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto
conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra
indicate.
2. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i
lavoratori addetti non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al
comma d) dello stesso articolo;
3. La tensione non deve essere
rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo
che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano
ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le
veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere
applicata.
Articolo 388 - Denuncia dell'infortunio e soccorso
d'urgenza.
1. I lavoratori, salvo impedimento di forza maggiore,
sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri
capi, gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità loro accorsi in
occasione di lavoro.
2. Il datore di lavoro deve disporre che per
gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente
prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.
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SCALE:
PRESCRIZIONI E PRECAUZIONI |
1. Le scale semplici portatili a
mano devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle
estremità inferiori dei due montanti

nonché ganci di trattenuta o
appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori quando sia necessario
per assicurare la stabilità della scala.
2. Quando l'uso delle
scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericoli di
sbandamento esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al
piede da altra persona

3. Per l'uso delle scale portatili
composte di due o più elementi innestati, tipo all'italiana e simili,
oltre ad essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti, si devono osservare le seguenti
disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve
superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti
fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8
metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando
se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei
lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala;
4. Le scale doppie non devono superare l'altezza di metri 5
e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite stabilito
di sicurezza.

5. Durante il lavoro su scale o in
luoghi sopraelevati, ali utensili, nel tempo in cui sono adoperati, devono
essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta.
6. Le condizioni di stabilità e
sicurezza della scala a mano sono assicurate, per scale sino ad otto metri
di lunghezza, se sono rizzate con un angolo di inclinazione di 75°: angolo
che si ottiene se la distanza orizzontale tra la base della scala e la
verticale del punto di appoggio - cioè la distanza dei piedi della scala
dalla base della parete a cui è appoggiata - è pari ad un quarto
dell'altezza del suo punto di appoggio
7. Nell'uso delle scale
vanno osservate particolari cautele; non vanno usate scale di metallo in
prossimità di linee elettriche o impianti elettrici sotto tensione; prima
di salire sulla scala si deve verificare la solidità e la stabilità della
base su cui sono appoggiate le estremità inferiori; le scale non possono
essere impegnate da più di una persona per volta ed essa non può
trasportare carichi pesanti o ingombranti; nel trasporto a mano delle
scale la parte anteriore deve sempre essere inclinata verso l'alto per non
urtare altre persone soprattutto in prossimità di zone dalla scarsa
visibilità come angoli e incroci.
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L'ABBIGLIAMENTO E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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Le norme di legge danno giusta
importanza anche all'abbigliamento, nel quadro dell'azione di prevenzione
degli infortuni.

I lavoratori non devono usare -
dice il decreto 547/55 - sul luogo di lavoro, indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle
caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità
personale.

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LA
SEGNALETICA DI SICUREZZA |
Nel programma di informazione
per la prevenzione antinfortunistica e la tutela della salute, una
posizione non secondaria ha la segnaletica di sicurezza.
Essa deve
segnalare con immediatezza e in modo adeguato determinate condizioni di
pericolo, i divieti e i comportamenti da adottare in determinati luoghi e
circostanze. La segnaletica di sicurezza però non sostituisce in alcun
modo le misure di prevenzione e protezione.
Secondo la
giurisprudenza, inoltre, non basta segnalare la necessità di un
determinato comportamento, di un obbligo o di un divieto ma è necessario
un costante controllo che le disposizioni impartite vengano correttamente
osservate.
Il decreto legislativo 493 del 1996 che recepisce nel
nostro ordinamento la normativa CEE, stabilisce i quattro principi
generali della segnaletica di sicurezza:
1. attirare in modo rapido
e facilmente comprensibile l'attenzione su aspetti e situazioni che
possono provocare determinati pericoli;
2. non sostituisce in alcun
caso le necessarie misure di protezione;
3. deve essere impiegata
esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la
sicurezza.
4. la sua efficacia dipende da una estesa e ripetuta
informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare
utile.
Il colore dei cartelli indica il significato o lo scopo
della prescrizione o della indicazione.
Il rosso indica il pericolo
- allarme;
il giallo indica un avvertimento;
l'azzurro
indica una prescrizione;
il verde indica la situazione di
sicurezza.
a) 1 segnali di divieto: sono tondi, con bordo rosso e
barra trasversale rossa su fondo bianco, colore del simbolo nero, vietano
un comportamento dal quale può risultare un pericolo: vietato fumare,
vietato usare fiamme libere, vietato al pedoni, vietato eseguire
operazioni su macchine in movimento, eccetera;
1. SEGNALI DI
DIVIETO

b) 1 segnali di avvertimento: sono
triangolari con fondo giallo, bordo e simbolo neri, informano i lavoratori
di un pericolo: materiale esplosivo, carichi sospesi, materiali tossici,
pericolo di incendio, ecc.
2. SEGNALI DI AVVERTIMENTO

c) 1 segnali di prescrizione: hanno
forma circolare con fondo azzurro e colore del simbolo bianco, prescrivono
ai lavoratori un determinato comportamento: obbligo dell'uso di specifici
dispositivi di protezione individuale (occhiali, casco, guanti,
eccetera);
3. SEGNALI DI PRESCRIZIONE


d) I segnali di salvataggio: di forma
rettangolare o quadrata, con fondo verde e colore bianco del simbolo,
indicano le vie di fuga, le uscite di sicurezza, l'ubicazione del pronto
soccorso, i dispositivi di pronto soccorso;
4. SEGNALI DI SALVATAGGIO
e) I degnali per materiale
antincendio: quadrati o rettangolari, fondo rosso, simbolo bianco,
indicano gli idranti, gli estintori e la direzione delle attrezzature
antincendio
5. SEGNALI PER MATERIALE
ANTINCENDIO
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